la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale, anche in collegamento con i competenti organi dello Stato. 2. In particolare la Regione favorisce: a) una corretta gestione del territorio da parte degli enti locali ai fini della conoscenza, della conservazione, della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale; b) le attivita' educative dirette ad una sensibilizzazione e ad una cosciente partecipazione dei cittadini all'azione di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; c) il censimento e la catalogazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali, nel rispetto delle competenze statali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; d) l'acquisizione e la produzione di materiale documentario su beni culturali ed ambientali, assicurandone la fruibilita' da parte della collettivita' secondo opportune indicazioni fissate dalla Giunta regionale.