la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione, promuove e coordina lo  sviluppo  della  conoscenza
dei  beni  culturali  ed  ambientali  nell'ambito regionale, anche in
collegamento con i competenti organi dello Stato.
   2. In particolare la Regione favorisce:
     a) una corretta gestione del  territorio  da  parte  degli  enti
locali   ai   fini   della  conoscenza,  della  conservazione,  della
valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico
e culturale;
     b) le attivita' educative dirette ad una sensibilizzazione e  ad
una cosciente partecipazione dei cittadini all'azione di salvaguardia
e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
     c)  il  censimento  e  la  catalogazione ed il restauro dei beni
culturali ed ambientali, nel rispetto delle competenze statali di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3;
     d) l'acquisizione e la produzione di materiale  documentario  su
beni  culturali  ed ambientali, assicurandone la fruibilita' da parte
della  collettivita'  secondo  opportune  indicazioni  fissate  dalla
Giunta regionale.